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CONTRIBUZIONE INAIL



Le recenti modifiche normative e le loro conseguenze


L’entrata in vigore del D.L. n° 38 del 23/02/2000 ha apportato significative modifiche nel rapporto fra INAIL e imprese o enti “clienti” rispetto alla normativa previgente. I principali cambiamenti riguardano:

  1. la settorializzazione della Tariffa dei premi con l’istituzione di quattro diverse gestioni tariffarie (contro la precedente unica gestione tariffaria);
  2. l’estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati;
  3. l’estensione delle prestazioni, con la copertura del danno biologico;
  4. l’intervento diretto nel finanziamento di interventi per la prevenzione.
L’inserimento in una sola volta di tali repentini e consistenti cambiamenti ha determinato modifiche importanti riguardo diversi aspetti, la cui centralità per la corretta gestione dei rapporti con l’INAIL può risultare di difficile recepimento da parte dell’utenza. Ne ricordiamo alcuni:

L’entrata in vigore del D.L. n° 38 del 23/02/2000 ha apportato significative modifiche nel rapporto fra INAIL e imprese o enti “clienti” rispetto alla normativa previgente. I principali cambiamenti riguardano:

  1. un nuovo regime delle denunce di variazione di rischio assicurato, con rilevanti conseguenze, sotto il profilo della maggiorazione del premio, nel caso di tardata od omessa presentazione delle denunce stesse o di scorretta o incompleta denuncia di esercizio.
    La condizione di “regolarità contributiva”, oltre che dipendere dal regolare pagamento dei premi, oggi è più che mai legata a questo aspetto di “corretta denuncia dei rischi”;
  2. la “rielaborazione” di molte voci di tariffa;
  3. l’introduzione di un meccanismo “misto” di oscillazione dei tassi di tariffa:
    • al tradizionale meccanismo “automatico” di oscillazione, si aggiunge ora un meccanismo di sconto per prevenzione, che viene concesso su istanza dell’Azienda / Ente;
    • tale sconto prima fino ad un massimo del 10% di riduzione (art. 24 D.M. 12/12/2000) arriva oggi, dopo l'esame del Ministro del Lavoro della proposta INAIL di aumentare lo sconto massimo, fino al 30% del premio secondo quanto previsto nel D.M. 03/12/2010;
    • la concessione del nuovo sconto dipende dalla rilevanza degli interventi effettuati dall’Azienda/Ente per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.





L'importanza del controllo: cosa può fare l'Azienda / Ente per tutelarsi?


I principali aspetti del sistema tariffario che occorre tenere presenti nell’esame della posizione di Aziende/Enti sono i seguenti:

  1. Gestione tariffaria: ciascuna Azienda e ciascun Ente rientra in una propria specifica gestione tariffaria delle quattro nuove riscritte dall’INAIL, è quindi necessario far riferimento a quel nomenclatore tariffario opportunamente individuato per l’esame di ogni singola posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
  2. Nomenclatore Tariffario: è una classificazione tecnica delle “lavorazioni” cui corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo. Ciascun nomenclatore prevede un certo numero di diverse “voci di tariffa” all’interno delle quali vanno individuate le lavorazioni svolte nell’ambito di tutta l’attività dell’Azienda/Ente.
  3. Oscillazione dei tassi: è l’oscillazione del tasso di tariffa derivante dall’andamento infortunistico calcolato per ogni singola posizione assicurativa (P.A.T.); il meccanismo è del tipo bonus/malus ed i limiti massimi di oscillazione (in aumento per il malus, in diminuzione per il bonus) sono previsti in uno schema con due fasce di oscillazione e differenti tassi applicabili in base al numero di lavoratori/anno. Per esempio, le P.A.T. con oltre 500 lavoratori/anno possono pervenire alla riduzione massima del 35% del tasso di tariffa.
    A tutt'oggi, a questa riduzione, è possibile aggiungere un'ulteriore riduzione, in misura fissa, dal 7 al 30%, come previsto dal D.M. 03/12/2010.
    Quest’ultima riduzione viene concessa su istanza dell’Azienda/Ente, per l’adozione di “particolari misure di prevenzione e protezione” (ex art. 24 D.M. 12/12/2000).
  4. Possibilità di recupero dei premi versati: il nuovo sistema prevede che il Datore di Lavoro (dizione generica che comprende anche il Pubblico Amministratore) possa recuperare i premi versati indebitamente nei limiti della prescrizione decennale, solo nel caso di erronea classificazione a lui non addebitabile che abbia comportato il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. D’altro canto l’INAIL, in caso di incompleta o erronea denuncia delle attività, che abbia comportato il versamento di un premio minore, potrà ripetere dal Datore di Lavoro il maggior premio dovuto e le relative sanzioni, nei limiti della prescrizione decennale.

    Da quanto evidenziato consegue l’estrema importanza, alla luce della nuova normativa, di una tempestiva verifica delle denunce di esercizio e delle voci di tariffa attribuite alle P.A.T. (posizioni assicurative territoriali che hanno sostituito e integrato le vecchie posizioni assicurative).




    Le nostre competenze, i nostri servizi


    Offriamo consulenza estremamente specializzata, contando su collaboratori tra consulenti tecnici e legali di esperienza più che trentennale, in grado di gestire qualunque aspetto legato alla verifica e controllo della posizione di un’Azienda/Ente:






    Il nostro metodo


    Fase 1: Il nostro Studio assiste il Cliente a titolo completamente gratuito per verificare:

    1. corretta classificazione e corretto inquadramento dell’azienda nella gestione tariffaria
    2. correttezza del calcolo dei tassi oscillati
    3. correttezza delle denunce di esercizio
    4. verifica preliminare per accertare l'esistenza dei principali pre-requisiti per l'ottenimento della riduzione annuale del tasso in misura fissa (Art. 24 D.M. 12/12/2000)

    L'azienda ha il minimo dispendio di tempo e di impiego di risorse umane;
    è infatti sufficiente fornire la seguente documentazione:

    • Ultimi 20SM (Classificazione Tassazione Rischio Assicurato)
    • Ultime Basi di calcolo dei premi

    Lo Studio agisce nel rispetto della massima riservatezza circa le modalità della verifica e le comunicazioni riguardanti l’esito della stessa.

    Tali verifiche gratuite, effettuate periodicamente, possono:
    - prevenire eventuali criticità,
    - fornire la tempestiva acquisizione di elementi ed informazioni necessari a disporre una valida ed efficace azione di difesa in caso di contenzioso e, in particolare nel caso di denuncia di malattia professionale, a coordinare consulenti tecnici e legali e a redarre entro i termini consentiti la documentazione da trasmettere all'INAIL e ad altri eventuali organi competenti.


    Per richiedere le verifiche gratuite, potete contattarci od inviare via e-mail il relativo modulo integralmente compilato a:


    contribuzioni@consiglieriindipendenti.it





    Fase 2: l'Incarico in condivisione dei risultati con pagamento SUCCESS FEE

    A seguito delle verifiche gratuite iniziali, è possibile valutare l'opportunità di successivi interventi;

    in tal caso, con un incarico "success fee", diamo supporto all'Azienda effettuando gli opportuni sopralluoghi presso le sedi e luoghi di lavoro, dimostrando la spettanza di un inquadramento diverso e potendo ottenere risparmi sui versamenti futuri e rimborsi sul pregresso contributivo.

    Il riconoscimento dei compensi per i servizi e l’assistenza resi maturerà a risultato ottenuto ed acquisito dall’azienda e sarà una quota parte di questo.

    Il compenso corrisposto è deducibile dal reddito di Impresa.